Menu Principale

Risorse

Fondazione ITS

Strutture

Indirizzi di Studio

DSA

S.O.Sostegno: Legge 8 ottobre 2010, n. 170, è la nuova legge sulla Dislessia PDF Print E-mail
Written by   
Martedì 02 Novembre 2010 14:08

Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010 LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICApromulgala seguente legge:

Art. 1Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, ladisortografia e la discalculia quali disturbi specifici diapprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano inpresenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologieneurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire unalimitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia undisturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'impararea leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici,ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia undisturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia undisturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia undisturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche inmateria.Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2Finalita'1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguentifinalita':a) garantire il diritto all'istruzione;b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misuredidattiche di supporto, garantire una formazione adeguata epromuovere lo sviluppo delle potenzialita';c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate allenecessita' formative degli studenti;e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzionee di formazione;h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' inambito sociale e professionale.

Art. 3Diagnosi1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamentispecialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale alegislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola diappartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non siapossibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamentispecialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possonoprevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi siaeffettuata da specialisti o strutture accreditate.2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recuperodidattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuolatrasmette apposita comunicazione alla famiglia.3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese lescuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione allefamiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare icasi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita'non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4Formazione nella scuola1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi diformazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogniordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurataun'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategiedidattiche, metodologiche e valutative adeguate.2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa paria un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativoonere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti dinatura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella Callegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.Note all'art. 4:- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato - legge finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30dicembre 2009.

Art. 5Misure educative e didattiche di supporto1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire diappositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita'didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e neglistudi universitari.2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sullerisorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscrittenello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, garantiscono:a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata,con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali ilbilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzidi apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche'misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso distrumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e cheassicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, overisulti utile, la possibilita' dell'esonero.3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposteperiodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate formedi verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami diStato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.

Art. 6Misure per i familiari1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclodell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita'scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoroflessibili.2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

Art. 7Disposizioni di attuazione1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previaintesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siprovvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione diprotocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, perle attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma3.2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione deidocenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative edidattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' leforme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quantoprevisto dall'articolo 5, comma 4.3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Comitatotecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza suiDSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che lapresente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvedenel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Art. 8Competenze delle regioni a statuto specialee delle province autonome1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' airispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alledisposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentel egge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trentoe di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9Clausola di invarianza finanziaria1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriVisto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORISenato della Repubblica (atto n. 1006):Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre2008.Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beniculturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri dellecommissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3,17 e 24 marzo 2009; l'8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª eQuestioni regionali.Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvatoin un testo unificato con l'atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti edaltri) il 19 maggio 2009.Camera dei deputati (atto n. 2459):Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioniI, V, XI, XII e Questioni regionali.Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio2010; 1'11, 12 e 20 maggio 2010.Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa,il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII eQuestioni regionali.Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, edapprovato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beniculturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri dellecommissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.

LAST_UPDATED2