Dislessia e DSA: Senato approva legge per riconoscimento, tutela e percorsi didattico-diagnostici Print
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Venerdì 08 Ottobre 2010 12:12

   

    Dislessia e disturbi specifici di apprendimento: Senato approva legge per riconoscimento, tutela e percorsi didattico-diagnostici       

Dopo un lungo percorso legislativo è stata approvata oggi (mercoledì 29 settembre 2010) dal Senato la legge che riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Una norma, quella approvata oggi in sede deliberante dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) che riconosce l'esistenza di questi disturbi stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico. "C'è soddisfazione perché l'approvazione di oggi giunge dopo un lungo iter normativo che attesta l'esistenza ed estende la tutela legale per i circa 350.000 ragazzi, pari al 5% della popolazione in età scolare.", ha affermato il presidente dell'AID (Associazione italiana dislessia), Rosabianca Leo. La legge, per cui sarà previsto un finanziamento di 2 milioni di euro complessivi per gli anni 2010-2011, sancisce il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico compresa l'Università e assicura la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Per le famiglie sarà inoltre garantita la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili. Inoltre, qualora non sia disponibile effettuare diagnosi presso le strutture del Ssn, la legge dà la possibilità di effettuarle presso strutture accreditate.

Commento del presidente AID, Rosabianca Leo

"Sono soddisfatta, anche come genitore, perché questa legge riconosce finalmente dopo tante battaglie l'esistenza della dislessia e di altri disturbi specifici di apprendimento stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico e didattico. Stiamo già lavorando con il ministero dell'Istruzione, di cui abbiamo apprezzato la volontà di affrontare il problema, in merito alle linee guida sulla legge. Certo è che siamo solo all'inizio di un percorso che dovrà essere avviato con le scuole, soprattutto sul tema della formazione dei dirigenti scolastici e le strutture del Servizio sanitario nazionale. Il testo è certamente un salto di qualità rispetto al passato ma va migliorato sia sotto l'aspetto della valutazione sulla sua effettiva applicazione sia per esempio con l'inserimento di sanzioni per chi non rispetta la normativa. Siamo consapevoli, come Associazione, che le cose non si cambiano in poco tempo ma l'approvazione di oggi ci conferisce più forza per migliorare il testo e per tutelare meglio i diritti delle persone con disturbi di dislessia. Infine, un ringraziamento va a tutti i senatori e i deputati che in questi anni si sono impegnati per far approvare la legge. Desidero poi anche ringraziare la Fondazione Telecom Italia, partner della nostra Associazione, per la collaborazione che ci ha assicurato nel portare avanti importanti iniziative di formazione, informazione e supporto agli studenti anche in assenza di questa norma. Progetti sui quali Fondazione Telecom Italia investe 1,5 milioni di euro e che da domani potranno ulteriormente svilupparsi in tutto il Paese a sostegno dell'attività didattica istituzionale".

La legge nel dettaglio

Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel secondo punto del testo vengono evidenziate le finalità che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un'adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto è quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovrà essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Rilevante, poi, l'articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell'articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All'articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.